A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono la media del "sei" (D. M. del 22/05/07 n°42).
Al termine dell'ultimo anno scolastico i docenti assegneranno a tutti gli alunni i voti nelle singole discipline e, sulla base della media dei voti, compreso il voto di condotta, e degli altri indicatori, stabiliranno il loro credito scolastico, a cui sommeranno i crediti accumulati nei due anni precedenti: questo sarà il "corredo" del punteggio con cui ogni alunno si presenterà all'esame.
Possono sostenere l'esame con abbreviazione di un anno per merito anche gli studenti che nello stesso anno abbiano frequentato la penultima classe di corso e che nello scrutinio finale abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina ed una media non inferiore a sette decimi negli scrutini finali dei due anni precedenti senza essere incorsi in ripetenze. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri dall’esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell’educazione fisica.
Anche i giovani soggetti all’obbligo di leva nello stesso anno solare o nel seguente possono anticipare di un anno l'esame di Stato, purché concludano il penultimo anno senza debiti formativi.
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