Nel caso di candidati con handicap la commissione d'esame prepara prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati, basandosi sulle indicazioni presentate dal consiglio di classe. Tali prove possono prevedere l'utilizzo di modi o mezzi tecnici diversi oppure lo sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea al rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi di personale esperto; se necessario, la commissione predispone mezzi e strumenti opportuni per favorire lo svolgimento delle prove e si avvale dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.
I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.
I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell’articolo 16 della legge n. 104 del 1992, non possono di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell’handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.
I candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe relativamente allo svolgimento di tale piano possono svolgere prove differenziate, i cui testi sono elaborati dalla commissione in modo coerente con il percorso svolto. In tal caso il candidato non consegue il titolo, ma la commissione è comunque tenuta a predisporre un attestato contenente le stesse informazioni previste nel diploma.
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