Art. 45 – Gli OO.CC. della Scuola, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, programmano e favoriscono la partecipazione degli studenti ad attività culturali che offrano garanzie di valore e serietà e che si inseriscano coerentemente nella programmazione educativa e didattica dell’Istituto.
Art. 46 – Al Consiglio d’Istituto spetta il compito di deliberarne la necessaria copertura finanziaria.
Art. 47 – Ciascuna iniziativa culturale e/o didattica che si svolga all’interno o all’esterno della scuola (mostre di arte visiva, manifestazioni musicali, teatrali, cinematografiche, conferenze, dibattiti, visite o escursioni sul territorio, ecc.) dovrà essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.
Art. 48 – Oltre alle attività di Educazione Fisica curriculare, gli organi collegiali promuovono e favoriscono la partecipazione degli studenti ai Campionati studenteschi dei vari ambiti sportivi.
Art. 49 – Il Consiglio d’Istituto renderà disponibili le somme necessarie per realizzare i programmi sportivi previsti dal Piano dell’Offerta Formativa.
Art. 50 – Le attività extrascolastiche sono regolate da apposita normativa vigente cui gli OO.CC. fanno riferimento nelle varie fasi di progettazione e di realizzazione.
Art. 51 – Il Consiglio d’Istituto detta i criteri generali di attuazione delle attività extrascolastiche, secondo quanto viene indicato nel Piano dell’Offerta Formativa e nella Carta dei Servizi, dopo la formulazione dei programmi specifici da parte dei Consigli di Classe e dopo l’approvazione del Collegio Docenti che tenga conto della loro congruità didattica.
Art. 52 – Le attività extrascolastiche si svolgono compatibilmente con le disponibilità del bilancio e nell’intento di poter soddisfare le proposte dei docenti e delle classi in un quadro di rispetto delle norme organizzative e finanziarie.
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