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Titolo 8 Assemblee |
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Art. 53 - Assemblee e Comitato dei Genitori. I genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici previa richiesta scritta al Preside cinque giorni prima della seduta con o.d.g. specifico.
Art. 54 – Per il proprio funzionamento l’assemblea deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio d’Istituto.
Art. 55 – Le assemblee dei genitori possono essere di classe o d’Istituto: ad esse possono partecipare con diritto di parola il Preside, un collaboratore del Preside o un docente delegato dal Preside e gli insegnanti rispettivamente della classe e della scuola.
Art. 56 – In base al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l’assemblea d’Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.
Art. 57 – Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l’orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Preside.
Art. 58 – Mentre l’assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di Classe, quella d’Istituto è convocata su richiesta: del presidente dell’assemblea, ove sia stato eletto; della maggioranza del Comitato dei genitori; di duecento genitori.
Art. 59 – Ottenuta l’autorizzazione del Dirigente Scolastico, i genitori promotori danno comunicazione della convocazione mediante affissione di avviso all’albo rendendo noto anche l’ordine giorno. L’assemblea si svolge fuori dell’orario delle lezioni.
Art. 60 – Comitato dei genitori. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe possono esprimere un Comitato dei genitori che elabora proposte educative e formative, che saranno valutate dagli altri OO.CC.
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