Ai candidati che, in seguito a malattia da accertare con visita fiscale o per grave motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell’assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva in un periodo fissato dal Ministero prima della conclusione degli esami, ovvero, in casi eccezionali, anche oltre tale data in una sessione straordinaria, stabilita con apposito provvedimento del Ministero.
Sono previsti i seguenti casi:
I candidati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta possono chiedere di essere ammessi a sostenere le prove suppletive, presentando apposita documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della stessa.
I candidati assenti alla terza prova devono presentare apposita documentazione entro il giorno successivo a quello stabilito per la prova.
In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile per i candidati sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva, questi possono chiedere di sostenere l'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria. La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne dà comunicazione agli interessati e agli organi competenti.
In caso di assenza al colloquio, la commissione può disporre che questo si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purché non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario.
In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento.
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