Art. 4 – Convocazione. Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente. Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.
Art. 5 – La convocazione del Consiglio d’Istituto deve avvenire con cinque giorni di preavviso per le riunioni ordinarie, con due giorni di preavviso per quelle urgenti. La convocazione del Consiglio d’Istituto richiesta dai consiglieri deve avvenire entro dieci giorni.
Art. 6 – La convocazione del C. d’I. deve essere annunciata con comunicazione scritta ai singoli consiglieri e con esposizione all’albo della scuola; in ogni caso, l’affissione all’Albo dell’avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione.
Art. 7 – In caso di mancanza del numero legale, il C. d’I. è riconvocato entro i successivi cinque giorni con convocazione scritta per i soli consiglieri assenti.
Art. 8 – Ordine del giorno. Il Presidente predispone l’ordine del giorno sulla base delle proposte formulate: dalla Giunta Esecutiva; dal Presidente stesso; dal Dirigente Scolastico; dai singoli consiglieri.
Art. 9 – Trattazione e modifiche dell’ordine del giorno. Non possono essere posti in discussione argomenti che non figurino all’ordine del giorno contenuto nell’avviso di convocazione. Il C. d’I. può votare, con maggioranza semplice, un’inversione dell’ordine del giorno.
Art. 10 – Durata delle riunioni. Qualora la riunione si protragga per oltre tre ore, senza che sia stata esaurita la trattazione dell’o.d.g., il Presidente può aggiornare la seduta ad altra data di propria iniziativa o su richiesta di 1/3 dei consiglieri.
Art. 11 – Orario delle sedute. Le riunioni del C. d’I. si svolgono in orario pomeridiano compatibile con gli impegni di lavoro dei membri che lo compongono.
Art. 12 – Pareri degli Organi Collegiali. Il C. d’I., prima di deliberare, può chiedere il parere degli altri Organi Collegiali, anche in materie ove ciò non sia espressamente previsto dalle norme vigenti.
Art. 13 – Pareri degli specialisti e Referenti scolastici. Il C. d’I. può chiedere, a titolo consultivo, il parere di specialisti che operano nel campo della scuola con compiti psico-pedagogici, medici o di orientamento. Detti specialisti possono partecipare alle sedute del C. d’I. per illustrare i loro punti di vista. Ugualmente può avvalersi del contributo dei docenti referenti relativi a ciascun settore (Commissioni di lavoro, Funzioni obiettivo, ecc.) e del Direttore dei servizi generali amministrativi.
Art. 14 – Bilancio preventivo e consuntivo. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere consegnati ai membri del C. d’I. almeno sette giorni prima della riunione convocata per la loro approvazione.
Art. 15 – Deliberazioni. Le votazioni relative alle deliberazioni avvengono per alzata di mano, salvo che non si deliberi su persone.
Art. 16 – Le deliberazioni del C. d’I. sono adottate a maggioranza assoluta (50%+1) dei voti validamente espressi. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Art. 17 – Le deliberazioni del C. d’I. sono immediatamente esecutive.
Art. 18 – Pubblicità delle sedute. Alle riunioni del C. d’I. possono assistere gli elettori delle quattro componenti senza diritto di parola.
Art. 19 – Verbale. Il verbale delle riunioni del C. d’I., steso dal Segretario nominato dal Presidente, è esposto all’albo della scuola, per dieci giorni, dopo la sua approvazione da parte del Consiglio stesso.
Art. 20 – Dopo l’approvazione del verbale gli elettori delle quattro componenti possono ottenere copia degli atti verbalizzati, a loro spese, secondo i parametri fissati nella Carta dei servizi scolastici.
Art. 21 – Assegnazione Docenti alle classi. Il Consiglio d’Istituto, nel proporre al Capo d’Istituto i criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi (D.P.R. n.417 del 31/5/1974 – art.3, lettera d), individua come prioritari i seguenti parametri: continuità didattica, esperienza di insegnamento sul tipo di cattedra da assegnare, titoli di studio, cultura e servizio, indicazioni del Provveditorato agli Studi o del Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Art. 22 – Formazioni delle classi prime: Ginnasio e Scientifico. Il C. d’I. nel proporre al Preside i criteri generali per la formazione delle classi prime (D.P.R. n.417 del 31/5/1974 – art.3, lettera d) e successive disposizioni ministeriali in merito) indica in ordine prioritario i seguenti elementi: studio della lingua straniera; scelta di mini-sperimentazione linguistica (previo eventuale sorteggio); pluralità socio-economica e culturale e, ove possibile, distribuzione armonica dei sessi; pluralità degli esiti di profitto della Licenza Media; scuola media o paese di provenienza; indicazioni espresse dai genitori all’atto dell’iscrizione; altri eventuali "desiderata".
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