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Titolo 8 Assemblee
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Art. 53 - Assemblee e Comitato dei Genitori. I genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici previa richiesta scritta al Preside cinque giorni prima della seduta con o.d.g. specifico.

Art. 54 – Per il proprio funzionamento l’assemblea deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio d’Istituto.

Art. 55 – Le assemblee dei genitori possono essere di classe o d’Istituto: ad esse possono partecipare con diritto di parola il Preside, un collaboratore del Preside o un docente delegato dal Preside e gli insegnanti rispettivamente della classe e della scuola.

Art. 56 – In base al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l’assemblea d’Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

Art. 57 – Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l’orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Preside.

Art. 58 – Mentre l’assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di Classe, quella d’Istituto è convocata su richiesta: del presidente dell’assemblea, ove sia stato eletto; della maggioranza del Comitato dei genitori; di duecento genitori.

Art. 59 – Ottenuta l’autorizzazione del Dirigente Scolastico, i genitori promotori danno comunicazione della convocazione mediante affissione di avviso all’albo rendendo noto anche l’ordine giorno. L’assemblea si svolge fuori dell’orario delle lezioni.

Art. 60Comitato dei genitori. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe possono esprimere un Comitato dei genitori che elabora proposte educative e formative, che saranno valutate dagli altri OO.CC.

 




Art. 61Assemblee studentesche di Istituto. Le assemblee studentesche di Istituto sono disciplinate dal D.L./vo 16 Aprile 1994 n. 297 (Art. 12 comma 1; Art. 13 commi 1-2-3-4-5-6-7-8-; Art. 14 commi 1-2-3-4-5); dalla C.M. 27 dicembre 1979, n. 312; dal D.P.R. 416 del 31/05/1974, artt. 43 e 44; dal D.P.R. n. 417 del 31 Maggio 1974, art.3.

Art. 62 – Le assemblee studentesche di Istituto sono inoltre disciplinate, nel loro svolgimento, dal seguente regolamento:

Regolamento dell’Assemblea d’Istituto degli Studenti

1. La partecipazione all’Assemblea studentesca d’Istituto è un diritto. Questa viene tenuta nei locali scolastici (Liceo Classico – Aula Magna; Liceo Scientifico – P.zza Gramsci e C/da Rasola; Sez. Associata S.Piero Patti – locali scolastici) e può articolarsi per classi parallele e per corsi in relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco d’istituto e possono formulare pareri direttamente al Consiglio d’Istituto. La richiesta di assemblea va presentata cinque giorni prima del suo svolgimento con o.d.g. chiaro e deve essere controfirmata dalla maggioranza dei rappresentanti delle classi. La raccolta di firme per la convocazione dell’assemblea deve rispettare la libertà di decisione degli studenti. La richiesta, una volta che sia stata concessa la formale autorizzazione dal Dirigente Scolastico, deve essere affissa in fotocopia all’albo di ciascun plesso scolastico. 

2. A condurre l’assemblea dovranno prendere posto solo ed esclusivamente gli organizzatori, il presidente moderatore ed un segretario che durano in carica un anno. Gli studenti interessati ad intervenire chiederanno la parola per alzata di mano; una volta ottenuta la parola, si recheranno ad uno ad uno al banco degli organizzatori ed esporranno a tutta l’assemblea il proprio discorso. Al termine si recheranno al posto. Tutte le opinioni devono essere rispettate e non soffocate indebitamente. A conclusione, se c’è da votare, si delibererà, anche rispettando le minoranze.

3. La durata dell’assemblea non potrà superare le ore di lezione di una giornata. Qualora essa dovesse concludersi prima, esaurita la trattazione degli argomenti all’O.d.g., gli studenti rientreranno nelle loro classi e riprenderanno la didattica dell’ora.

4. Dalla sala dell’Assemblea non si potrà uscire se non per casi particolari o urgenti e comunque non si potrà deambulare per i corridoi dei plessi o stazionare nelle aule.

5. Gli assenti, sin dall’inizio della mattinata, verranno segnati sul verbale.

6. E’ vietato, nell’interesse comune, svolgere attività estranee all’Assemblea che disturbino l’attenzione dei partecipanti. E’, altresì, vietato mangiare durante l’assemblea anche allo scopo di mantenere le sale e gli spazi utilizzati puliti; al termine della stessa i partecipanti dovranno lasciare in ordine i locali.

7. Il Dirigente Scolastico o il docente delegato ha potere di intervenire nei casi di violazione del regolamento o di constatare impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea (art. 44, ultimo comma D.P.R. 416) con conseguente sospensione dei lavori.

8. E’ compito degli organizzatori rivedere, correggere ed approvare il verbale; il documento dovrà risultare chiaro ed esauriente, mirante a proporre agli OO.CC. suggerimenti atti al miglioramento comportamentale, disciplinare ed educativo da parte della componente studentesca; infine, tale documento dovrà essere dattiloscritto dagli organizzatori e trasmesso al Preside.



Art. 63 – Le assemblee studentesche di Istituto devono svolgersi in giorni della settimana di volta in volta diversi. Non possono avere luogo assemblee neli mesi di settembre, maggio e giugno. Durante i lavori assembleari gli studenti possono assentarsi soltanto per il periodo previsto per la ricreazione.

Art. 64 – Durante le assemblee studentesche d’Istituto i docenti sono tenuti a rimanere in sala Professori o comunque nei locali scolastici per occuparsi di varie attività attinenti alla propria funzione e anche per essere impegnati in caso di particolari necessità o di eventuale ripresa delle lezioni. Coloro che lo desiderino possono, inoltre, assistere ai lavori assembleari.

Art. 65 Assemblee studentesche di Classe. Le assemblee studentesche di classe sono disciplinate dall’art. 43 del D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974.

Art. 66
– Tali assemblee possono avere luogo: una sola volta al mese, per un massimo di due ore, se si svolgono durante le ore di lezione; per una seconda volta al mese, quando si svolgono al di fuori dell’orario di lezione, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

Art. 67 - La richiesta di assemblea di classe con preciso o.d.g. deve: essere presentata al Dirigente Scolastico con almeno tre giorni di anticipo sulla data di effettuazione; deve prevederne lo svolgimento in giorni diversi della settimana e comunque in ore di insegnamento quanto più possibile diverse di volta in volta; essere vistata preventivamente dai docenti interessati alla soppressione delle ore di insegnamento per conferma di quanto previsto al precedente punto; essere compilata in due copie di cui una presentata al Dirigente Scolastico per l’approvazione e la schedatura, l’altra inserita nel registro di classe con il visto del Preside e la debita annotazione del giorno e delle ore di svolgimento.

Art. 68 – Sia le assemblee studentesche di Istituto sia quelle di classe devono essere relazionate per iscritto. Le relazioni, controfirmate dal Presidente e dal Segretario per quanto riguarda quelle d’Istituto e dai rappresentanti di classe per le altre, devono essere consegnate al Dirigente Scolastico. Durante l’assemblea di classe il docente dell’ora è tenuto a restare in aula anche per responsabilità connesse alla vigilanza degli allievi.

 
DOCUMENTI C.D.C. ESAMI 2021

L. CLASSICO: V A - V B

L. LINGUISTICO: V A - V B

L. SCIENTIFICO: V A - V B

L. SC. APPLICATE: V E

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